|
A seguito delle molteplici e reiterate richieste di chiarimento e collaborazione
avanzate in questi ultimi mesi dall’ACCPI al CONI alle quali quest’ultimo si è
limitato a rispondere laconicamente che “non sussistono margini dialettici nella
materia che ci occupa”, l’ACCPI ha presentato una segnalazione al garante
sulla privacy per una valutazione sulla normativa antidoping che impone ai corridori
professionisti d’interesse nazionale la “reperibilità totale”: 24 ore su 24, 365
giorni l’anno, per l’esecuzione dei controlli antidoping “a sorpresa”.
L’ACCPI ricorda che secondo il
CONI, “in merito alla reperibilità, le
norme sportive antidoping non pongono limiti di orari e modalità di prelievo, né
è possibile individuare e/o fissare dei limiti”.
Ciò costringe gli atleti a
segnalare ogni benché minimo spostamento. L’eventuale assenza per più di un’ora
dal luogo indicato verrebbe sanzionata con la squalifica di un
anno.
Secondo l’ACCPI, limitare la
libertà dell’atleta in modo così invasivo e pressante non può ritenersi in alcun
modo giustificabile, anche se questa limitazione è motivata dalla giusta
necessità di rendere quanto più efficace la lotta al doping. A sostegno di
questa tesi vengono citati la Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea
ed un pronunciamento del Gruppo europeo per la protezione dei dati personali.
Come ricorda l’ACCPI, “il diritto alla privacy rappresenta una condizione
essenziale del rispetto della dignità della persona e fa dunque parte
integrante, secondo giurisprudenza ormai consolidata, di quei diritti
inviolabili fissati dall’art. 2 della Costituzione, la cui compromissione è
ammessa solo in presenza di gravi ed ineludibili esigenze di salvaguardia di
diritti collettivi di pari rango costituzionale”.
E se il rispetto della dignità è
condizione essenziale affinché una norma (anche di natura sportiva) possa dirsi
compatibile con l’impianto costituzionale e, in particolare, con la normativa a
tutela della privacy, deve concludersi che:
-
non è
ammissibile che la normativa sportiva consenta al CONI di condurre i propri
controlli anche a notte fonda (magari a poche ore da un’importante competizione
sportiva), bussando alla porta di casa o della stanza d’albergo del corridore
quando quest’ultimo sta riposando profondamente;
-
non è
ammissibile che la normativa sportiva non preveda una fascia oraria notturna di
garanzia in cui sia vietata l’effettuazione di prelievi a sorpresa, così da
consentire all’atleta di poter riposare tranquillamente e/o esperire, nel giusto
e dovuto rispetto della riservatezza e della dignità personale, la propria vita
privata.
-
non è
ammissibile che la normativa sportiva non consenta al corridore, interessato da
un controllo a sorpresa presso la propria abitazione, il diritto di chiedere che
il prelievo venga effettuato in altro luogo così da non ledere, oltre la propria
privacy, anche quella della moglie, dei figli, o della compagna che con lui
convivono.
Da ultimo, l’Assocorridori precisa
che non intende in alcun modo mettere in discussione la legittimità del sistema
antidoping previsto sia dall’UCI sia dal CONI. Ciò che si chiede però è che la
giusta e doverosa battaglia al doping avvenga nel rispetto della dignità degli
atleti, dei loro familiari e di tutti coloro che con essi
convivono.
Ultimo aggiornamento : 19-05-2008 12:33
|